Art. 42.
(Presidente della regione).

      1. Il Presidente della regione rappresenta la regione autonoma, interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le

 

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leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente Statuto e dalla legge.
      2. Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto, per il quale non è ammesso voto disgiunto, ed è membro dell'Assemblea legislativa regionale.
      3. Ad esclusione del caso di decadenza per voto di sfiducia, l'Assemblea legislativa regionale, entro trenta giorni, può eleggere un nuovo Presidente della regione su indicazione della maggioranza che lo ha espresso.
      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di elezione e di surroga del Presidente della regione.